Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto una delle controversie più rilevanti degli ultimi anni sulla cittadinanza italiana per discendenza. Con la sentenza numero 24045 del 2026, pubblicata il 26 luglio, la Corte ha stabilito che un minore nato all’estero con la cittadinanza italiana e quella del paese di nascita conservava entrambe anche se il genitore italiano, in seguito, si naturalizzava cittadino straniero.
La decisione riguarda la cosiddetta “questione minorile”, nota tra le comunità italiane all’estero come minor issue. Negli ultimi tre anni una nuova interpretazione della legge aveva portato consolati, comuni e alcuni tribunali a considerare interrotta la linea di cittadinanza quando l’antenato italiano si era naturalizzato mentre il figlio era ancora minorenne. Per molti discendenti di emigrati negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina e negli altri Paesi che attribuiscono la cittadinanza per nascita sul territorio, questa interpretazione aveva reso impossibile ottenere il riconoscimento.
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava una famiglia originaria del Bellunese. Rina Laveder, nata a Gosaldo nel 1923, era emigrata in Venezuela e aveva avuto un figlio, Gustavo Alfredo Monasterios, nel 1946. Il bambino era italiano per discendenza dalla madre e venezuelano perché nato in Venezuela. Nel 1954, quando aveva sette anni, Laveder ottenne la cittadinanza venezuelana e perse quella italiana secondo la normativa allora vigente.
“È una sentenza importante che ci riporta a quella che era sempre stata l’interpretazione della legge per decenni prima del 2022-23. La nuova interpretazione dal 2022 si basava sul fatto che il ‘capo famiglia’ esercitasse una scelta di rinuncia per tutta la famiglia, quando in realtà questi esercitava una scelta solamente individuale. In base a questa questione migliaia di domande legittime di cittadinanza, spesso di figli diretti di cittadini italiani, sono state rigettate nei mesi scorsi; adesso lo Stato deve impegnarsi a riaprirle e a facilitare il processo di tutti coloro che avevano già fatto domanda” ha dichiarato Christian Di Sanzo, Deputato Nord e Centro America.
Nel 2021 il Tribunale di Roma aveva respinto la domanda di riconoscimento presentata da Monasterios e dai suoi familiari, sostenendo che la naturalizzazione della madre avesse prodotto la perdita della cittadinanza anche per il figlio minorenne. La Corte d’appello aveva confermato la decisione nel 2023. Le Sezioni Unite hanno ora cassato quella sentenza e rinviato il caso alla Corte d’appello di Roma, che dovrà esaminarlo applicando i principi stabiliti dalla Cassazione. I fatti e il testo integrale della decisione sono contenuti nel provvedimento pubblicato dalla Corte.
La controversia derivava dal rapporto tra due articoli della legge numero 555 del 1912, che per ottant’anni ha regolato la cittadinanza italiana. L’articolo 7 si occupava dei figli di cittadini italiani nati e residenti in paesi in cui vige lo ius soli. Queste persone possedevano due cittadinanze dalla nascita e conservavano quella italiana, salvo una rinuncia espressa dopo il raggiungimento della maggiore età.
L’articolo 12 regolava invece il caso di un minore che possedeva soltanto la cittadinanza italiana e ne acquisiva successivamente un’altra come conseguenza della naturalizzazione del genitore convivente. In questa situazione la perdita della cittadinanza del genitore poteva estendersi al figlio.
Per oltre un secolo l’amministrazione italiana aveva tenuto separate le due ipotesi. Un bambino nato negli Stati Uniti, per esempio, era già statunitense dalla nascita: la successiva naturalizzazione americana del padre o della madre non gli faceva acquisire una cittadinanza che possedeva già. Il bambino continuava quindi a essere anche italiano. La Cassazione ha ricordato che questa lettura era stata sostenuta dal Consiglio di Stato e da varie circolari dei ministeri dell’Interno e degli Esteri.
La situazione cambiò con alcune decisioni della Cassazione pronunciate tra il 2023 e il 2024, tra cui le ordinanze 17161/2023, 3564/2024 e 454/2024. Secondo questo orientamento, la perdita della cittadinanza del genitore poteva trascinare quella del figlio minorenne convivente anche quando quest’ultimo possedeva già una cittadinanza straniera dalla nascita.
Nell’ottobre del 2024 il ministero dell’Interno recepì questa lettura con la circolare numero 43347. Consolati e comuni furono istruiti a considerare interrotta la trasmissione se il genitore italiano si era naturalizzato durante la minore età del figlio convivente. Il criterio veniva applicato anche ai figli nati negli Stati Uniti e negli altri paesi che attribuiscono automaticamente la cittadinanza in base allo ius soli.
Le Sezioni Unite hanno ora respinto quell’interpretazione. Secondo la Corte, il verbo «acquistino» impiegato nell’articolo 12 indica una cittadinanza ottenuta dal figlio in seguito alla scelta del genitore. Non comprende una cittadinanza posseduta fin dalla nascita. Per i bambini nati con due cittadinanze si applica quindi soltanto l’articolo 7: lo status italiano poteva essere perso attraverso una rinuncia consapevole compiuta dopo la maggiore età, oppure nei casi previsti da specifici trattati internazionali.
La sentenza chiarisce anche che il principio vale allo stesso modo quando la cittadinanza deriva dalla madre. Le decisioni della Corte costituzionale che hanno equiparato uomini e donne nella trasmissione della cittadinanza producono effetti anche sulle conseguenze della naturalizzazione del genitore.
La pronuncia delle Sezioni Unite ha un peso maggiore rispetto alle decisioni adottate dalle singole sezioni della Cassazione e serve proprio a risolvere i contrasti interni alla giurisprudenza. I giudici che esamineranno casi analoghi avranno quindi un orientamento molto netto da seguire. La sentenza, da sola, non cancella formalmente la circolare del 2024: il ministero dell’Interno dovrà decidere come aggiornare le indicazioni rivolte a consolati, prefetture e comuni.
Anche gli effetti sulle singole domande dipenderanno dalla loro storia. I procedimenti giudiziari avviati entro il termine previsto dalla riforma del 2025 continueranno a essere esaminati secondo la disciplina precedente e potranno beneficiare direttamente del nuovo principio. Le domande amministrative presentate in tempo e ancora pendenti dovrebbero essere rivalutate senza applicare la “questione minorile”, una volta adeguate le istruzioni ministeriali. I dinieghi già definitivi, invece, non vengono riaperti automaticamente dalla Cassazione.
Resta poi il problema della riforma approvata nel 2025 con il cosiddetto decreto Tajani, convertito nella legge numero 74. Il nuovo articolo 3-bis della legge sulla cittadinanza considera come mai acquisita la cittadinanza italiana da chi è nato all’estero e ne possiede già un’altra, salvo alcune eccezioni. Tra queste ci sono le domande amministrative o giudiziarie presentate entro le 23:59 del 27 marzo 2025, la presenza di un genitore o di un nonno esclusivamente italiano e la residenza in Italia di un genitore per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio. Il testo coordinato della riforma limita quindi le nuove richieste anche quando la linea di discendenza ha superato la “questione minorile”.
La legittimità di questa parte della riforma è ancora in discussione. Il 23 luglio la Corte costituzionale ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo se la nuova preclusione sia compatibile con le norme europee sulla cittadinanza dell’Unione. Il procedimento riguarda un problema distinto da quello deciso dalla Cassazione e avrà tempi propri.
La sentenza del 26 luglio chiude quindi il conflitto sull’interpretazione della legge del 1912: un figlio già italiano e straniero dalla nascita non perdeva la cittadinanza italiana per una decisione presa dal genitore durante la sua minore età. Per le domande nuove rimangono però i limiti introdotti nel 2025. La “questione minorile” è stata risolta nei tribunali; le sue conseguenze negli uffici consolari e comunali dipenderanno ora dall’adeguamento delle procedure.




